Per chi come noi si occupa di food marketing, e ancor più in particolare di food packaging, si avvicinano alcune rilevanti novità legislative. Il 13 dicembre 2014, infatti, entreranno in vigore le nuove etichette alimentari secondo il Regolamento Europeo 1169/2011.
Diversi i cambiamenti rispetto al precedente riferimento (D. L.vo n. 109/92), con l’obiettivo di uniformare le informazioni in 27 paesi europei.
La novità principale riguarda l’attività di e-commerce. Il nuovo regolamento prevede infatti l’applicazione delle norme anche per gli alimenti venduti on line, dove tutte le informazioni obbligatorie in etichetta (salvo scadenza e lotto) dovranno essere rese disponibili all’utente sin dalla fase della scelta, prima della conclusione dell’acquisto (art.1). Attenzione ancora dal punto di vista dell’operatore ai nuovi riferimenti di responsabilità (art.8).
Al fine di garantire le dovute e corrette informazioni al consumatore durante l’acquisto, l’art.9 descrive le indicazioni obbligatorie da riportare. Oltre a confermare alcune prescrizioni già note (denominazione del prodotto, ingredienti e quantità, termini di conservazione e data di scadenza) introduce nella nuova etichetta alimentare l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza del prodotto e una dichiarazione nutrizionale specifica (art.30), che sostituisce la direttiva 90/496/CEE del 1990 e la direttiva 2000/13/CE, e va oltre i “magnifici quattro” indicatori utilizzati quasi esclusivamente oggi (calorie, proteine, grassi, carboidrati).
Gli allergeni sono i nuovi controllati speciali: vista la gravità di alcune reazioni a questi elementi, il nuovo regolamento impone misure utili a evidenziarne la presenza nella lista degli ingredienti, anche quando a loro volta componenti di un ingrediente.
Novità anche riguardo le modalità di presentazione delle informazioni. Per evitare problemi di scarsa leggibilità da parte del consumatore, il regolamento introduce note specifiche sulla dimensione dei caratteri, sulla disposizione dell’etichetta e sulle simbologie ammesse (art.13).
Infine, se si vogliono utilizzare claims nutrizionali e salutistici accattivanti bisogna fornire prove scientifiche specifiche, come stabilisce l’art.36: qualunque informazione introdotta nell’etichetta deve essere provata.
Regolamento in lingua italiana
L’elenco delle indicazioni obbligatorie per le nuove etichette alimentari:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell’alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale.
L’introduzione di questa nuova etichetta coinvolge non solo l’operatività dei produttori, ma anche il mondo della comunicazione grafica, con nuovi “paletti” da gestire affinando la creatività ed evitando di uscire dai binari della normativa.